Art. 8.
(Princìpi e criteri direttivi
per la disciplina transitoria).

      1. La disciplina transitoria dell'ordinamento della giurisdizione amministrativa è ispirata ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il presidente del Consiglio di Stato, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i presidenti di tribunale amministrativo regionale già provenienti dal Consiglio di Stato e i consiglieri di Stato, di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possano esercitare, entro tre mesi dalla medesima data, l'opzione irreversibile tra l'immissione nel ruolo del Consiglio di Stato in sede consultiva e l'immissione nel ruolo della magistratura amministrativa, costituito dal plesso formato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e dai tribunali amministrativi regionali;

          b) prevedere che i collocamenti in ruolo di cui alla lettera a) siano effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e con il riconoscimento

 

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delle anzianità di carriera e di qualifica;

          c) prevedere che nel ruolo del Consiglio di Stato in sede consultiva siano collocati, anche in soprannumero, in caso di esercizio dell'opzione di cui alla lettera a), secondo l'ordine seguente:

              1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato in sede consultiva, il presidente del Consiglio di Stato;

              2) nella qualifica di presidente aggiunto consultivo, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

              3) nella qualifica di presidente di sezione consultiva, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e i presidenti di tribunale amministrativo regionale già provenienti dal Consiglio di Stato;

              4) nella qualifica di consigliere di Stato consultivo, i consiglieri di Stato;

          d) prevedere che nel ruolo della magistratura amministrativa siano collocati, nei limiti dei posti disponibili, in caso di esercizio dell'opzione di cui alla lettera a), secondo l'ordine seguente:

              1) nella qualifica di presidente del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, il presidente del Consiglio di Stato;

              2) nella qualifica di presidente aggiunto giurisdizionale, il presidente aggiunto del Consiglio di Stato;

              3) nella qualifica di presidente di sezione giurisdizionale, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato;

              4) nella qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale, i presidenti di tribunale amministrativo regionale già provenienti dal Consiglio di Stato;

              5) nella qualifica di consigliere di Stato giurisdizionale, i consiglieri di Stato;

          e) prevedere che nel ruolo della magistratura amministrativa siano, altresì,

 

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collocati, anche in soprannumero, secondo l'ordine seguente:

              1) nella qualifica di presidente di tribunale amministrativo regionale, i presidenti di tribunale amministrativo regionale non provenienti dal Consiglio di Stato;

              2) nelle qualifiche di consigliere di tribunale amministrativo regionale, di primo referendario e di referendario, rispettivamente, i consiglieri di tribunale amministrativo regionale, i primi referendari e i referendari;

          f) prevedere che i collocamenti in ruolo di cui alla lettera e) siano effettuati sulla base dell'ordine di iscrizione nei ruoli di provenienza e con il riconoscimento delle anzianità di carriera e di qualifica;

          g) prevedere l'attribuzione al Governo del potere di adottare un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per rideterminare distintamente le dotazioni organiche del personale consultivo e giurisdizionale.